Domina Editrice VS Stampa Alternativa

da una pausa di TED©

[Ho deciso di postare integralmente la sentenza del Tribunale di Foggia sul contenzionso tra Domina Editrice e Stampa Alternativa. Il testo, infatti, è un’attenta descrizione del fenomeno delle case editrici a pagamento.
La sentenza sarà pubblicata sul libro/inchiesta di Silvia Ognibene, edito da Terre di Mezzo]

Sentenza del Giudice di Foggia in merito al contenzioso tra Domina Editrice e Stampa Alternativa
Fasc. 55/03 S
Ord. 12/03 MD. 11
Cron.595/03
Rep. 117/03
n. 55/03/S
Il Giudice
letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede, affermata l’incontestata propria competenza avuto riguardo alla presenza in Trinitapoli della sede legale della società asseritamente danneggiata dal comportamento denunciato come lesivo (si rimanda alla motivazione di Cass. Civ sez. III ord. N. 6591 dell’8.5.2002 in tema di forum commissi delicti, fissabile ermeneuticamente nel domicilio del soggetto offeso, dove si sarebbero verificati i danni patrimoniali e morali, intesi quali danni – conseguenza), ritiene di dover separare l’indagine in due ambiti, esaminando prima l’articolo pubblicato sul quotidiano locale e poi il testo diffuso su internet.
L’ARTICOLO DI STAMPA: “La truffa degli editori del nulla”
Le SS.UU. Penali della Suprema Corte, nella recente decisione n. 37140/2001, hanno chiarito che “alla scriminante del diritto di cronaca non può attribuirsi una natura statica e immutabile, dovendosi riconoscere ad essa una struttura dinamica e flessibile, adattabile di volta in volta a realtà diverse”, con la conseguenza che “la soluzione, caso per caso, della sussistenza o meno, della responsabilità del giornalista intervistatore per avere pubblicato dichiarazioni diffamatorie dell’intervistato deve essere necessariamente demandata al giudice del merito, il quale dovrà tener conto, in primo luogo, dell’effettivo grado di rilevanza pubblica dell’evento dichiarazione, considerando poi – al fine di verificare se davvero il giornalista si sia limitato a riferire l’evento piuttosto che a divenire strumento della diffamazione- in quale contesto valutativo e descrittivo siano riportate le dichiarazioni altrui, quale sia la plausibilità e l’occasione di tali dichiarazioni”.
Si è precisato nell’autorevole pronunzia che, “rispondendo al quesito se sia configurabile, ed in quali limiti, la responsabilità penale del giornalista che riporti il testo di un’intervista nella quale il soggetto intervistato abbia rilasciato dichiarazioni lesive della reputazione di terzi, occorre precisare che l’aver riportato “alla lettera” nel testo dell’intervista le dichiarazioni del soggetto intervistato, qualora esse abbiano oggettivamente contenuto ingiurioso o diffamatorio, non integra di per sé la scriminate del diritto di cronaca. Il giornalista che assuma una posizione imparziale può tuttavia essere scriminato in forza dell’esercizio del diritto di cronaca quando il fatto “in sé” dell’intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto dell’intervista presenti profili di interesse pubblico all’informazione, tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo. In tal caso, il giornalista potrà essere scriminato anche se riporterà espressioni offensive pronunciate dall’intervistato all’indirizzo di altri, quando, ad esempio, per le rilevanti cariche pubbliche ricoperte dai soggetti coinvolti nella vicenda o per la loro indiscussa notorietà in un determinato ambiente, l’intervista assuma il carattere di un evento di pubblico interesse, come tale non suscettibile di censura alcuna da parte dell’intervistatore”.

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29

agosto

2007

Spiacente, al momento non è possibile sbadigliare.